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Sez. L, Sentenza n. 4236 del 19/07/1982 (Rv. 422207 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - AGENTE DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO ALL'ENASARCO DI CONTRIBUTI RELATIVI AD UN RAPPORTO SVOLTOSI ANTERIORMENTE AL 1962 - RISARCIBILITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422207-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - AGENTE DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO ALL'ENASARCO DI CONTRIBUTI RELATIVI AD UN RAPPORTO SVOLTOSI ANTERIORMENTE AL 1962 - RISARCIBILITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE - ESCLUSIONE.*

Secondo i criteri - tendenzialmente coincidenti - della regolarità causale (art. 1223 cod. civ.) e della prevedibilità (art. 1225 cod. civ.), sono risarcibili le conseguenze pregiudizievoli dello inadempimento che di questo rappresentino effetti immediati e diretti o effetti mediati ed indiretti rientranti nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie dell'inadempimento medesimo in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato allo apprezzamento dell'uomo di media diligenza. Consegue che non è risarcibile il danno - rappresentato dalla perdita o riduzione del trattamento pensionistico - sofferto da un agente di commercio in dipendenza dell'omesso versamento all'ENASARCO (in violazione dello accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, seguito dagli accordi del 1956 e del 1958) di contributi relativi ad un rapporto svoltosi anteriormente al 1962, atteso che, all'epoca di tale omissione del preponente, l'effetto normale ed ordinario di essa era soltanto il venir meno della garanzia del pagamento della indennità di risoluzione e non già la perdita o la decurtazione del trattamento pensionistico, questo essendo stato invece introdotto, a favore degli agenti di commercio, soltanto a partire dalla data suddetta. (V 643/80, mass n 404045 sulla prima parte; (V 4135/74, mass n 372770; (V 759/74, mass n 368609; (V 776/71, mass n 350595; (V 3018/63, mass n 264647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)