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Sez. L, Sentenza n. 3809 del 09/05/1990 (Rv. 467052 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE, EFFETTUATE SENZA ALCUN RICONOSCIMENTO DI UNA QUALSIASI RAGIONE PRETESA DAI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467052-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE, EFFETTUATE SENZA ALCUN RICONOSCIMENTO DI UNA QUALSIASI RAGIONE PRETESA DAI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*

Le erogazioni pecuniarie del datore di lavoro in favore di lavoratori licenziati per riduzione di personale, effettuate - secondo la valutazione del giudice del merito - senza alcun riconoscimento di una qualsiasi ragione, anche risarcitoria, pretesa dai lavoratori stessi ed a mero titolo di liberalità e transazione della controversia insorta fra le parti, non costituiscono, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, retribuzione assoggettabile a contribuzione assicurativa, configurandosi l'esaurito rapporto di lavoro non come titolo ma come semplice occasione delle erogazioni medesime. (V 7193/86, mass n 449264; (V 4776/85, mass n 442183; (V 163/85, mass n 438370).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)