Sez. L, Sentenza n. 163 del 19/01/1985 (Rv. 438370 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EROGAZIONE PECUNIARIA COMPIUTA IN FORZA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO IN ORDINE A PRETESE AVANZATE DA UN EX DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EROGAZIONE PECUNIARIA COMPIUTA IN FORZA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO IN ORDINE A PRETESE AVANZATE DA UN EX DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), costituisce retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro (in danaro o in natura) in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse le somme corrisposte per i titoli specificamente elencati nel secondo comma dello stesso articolo. Pertanto, nella detta nozione di retribuzione imponibile non può rientrare la somma erogata dal datore di lavoro al suo ex dipendente a transazione della lite in ordine a pretese retributive da questo avanzate, in quanto tale erogazione non deriva dal rapporto di lavoro nella sua effettiva disciplina legale o convenzionale (essendo contestato il diritto del lavoratore alle somme rivendicate) ma esclusivamente dal regolamento d'interessi stabilito dalle parti al precipuo scopo di comporre transattivamente la controversia e senza alcun accertamento sostanziale della preesistente situazione giuridica. (Conf 4605/82, mass n 422575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)