Sez. L, Sentenza n. 4776 del 02/10/1985 (Rv. 442183 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - TRANSAZIONE CONCLUSA IN SEDE DI CONCILIAZIONI GIUDIZIALI - EROGAZIONE CONSEGUENTE COMPIUTA DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONI NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - TRANSAZIONE CONCLUSA IN SEDE DI CONCILIAZIONI GIUDIZIALI - EROGAZIONE CONSEGUENTE COMPIUTA DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONI NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, esula dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali l'erogazione pecuniaria compiuta, dal datore di lavoro in favore del lavoratore, in virtù di transazione, conclusa in Sede di conciliazione giudiziale, sulla controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, ove tale transazione sia circoscritta alla volontà ed all'interesse di estinguere la lite, senza neppure parziale riconoscimento delle ragioni contrapposte, né attribuzione di funzione risarcitoria all'erogazione predetta, atteso che la stessa non è riconducibile ad un credito del lavoratore sorto in dipendenza del rapporto di lavoro. (V 163/85, mass n 438370; (V 4605/82, mass n 422575; (V 1927/76, mass n 380723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)