Sez. 3, Sentenza n. 471 del 17/01/1997 (Rv. 501827 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE | Scontro tra veicoli - Danno riportato dalla persona trasportata a titolo di cortesia - Risarcimento - Presunzioni ex art. 2054, primo e secondo comma, cod. civ. - Applicabilità nei confronti del proprio vettore - Esclusione - Presunzione ex primo comma - Operatività nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo - Conseguenze - Regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente - Ammissibilità.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE
In caso di scontro tra i veicoli la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore delle presunzioni dettate dall'art. 2054 comma primo e secondo cod. civ., mentre tale risarcimento essa può ottenere valendosi della presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente l'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)