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Sez. 3, Sentenza n. 10361 del 02/10/1995 (Rv. 494151 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Proprietario del veicolo - Trasporto a titolo di cortesia - Presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ. - Inapplicabilità - Terzo trasportato - Azione di risarcimento nei confronti del conducente e del proprietario dell'altro veicolo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494151-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO

In caso di scontro tra autoveicoli la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore, delle presunzioni dettate dall'art. 2054 comma primo e secondo cod. civ., mentre quel risarcimento essa può ottenere nei confronti del conducente e del proprietario dell'altro autoveicolo, avvalendosi della presunzione di responsabilità del cit. art. 2054 comma primo, salva l'azione di regresso ex art. 2055 cod. civ. da parte di questi ultimi, ove abbiano risarcito per intero il danno verso il primo conducente in ragione delle rispettive colpe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)