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Sez. 2, Sentenza n. 856 del 28/03/1973 (Rv. 363161 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZA A LIVELLO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363161-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZA A LIVELLO - NOZIONE.*

In Mancanza di titolo di proprieta esclusiva, terrazza a livello e, nel condominio, una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che, per il modo in cui e stata realizzata, risulta destinata non tanto e non solo a coprire le verticali sottostanti - che in tal caso si tratterebbe di lastrico solare - quanto, e soprattutto, a dare un affaccio ed ulteriore comodita all'appartamento cui e collegata e del quale costituisce in definitiva, un proiezione verso l'esterno. (fattispecie: terrazza di copertura di due vani, posti l'uno sull'altro ed appartenenti a diversi proprietari, fra gli edifici di costoro, accessibile da un solo appartamento e recante incavi, nella propria superficie indicata, destinati a convogliare le acque piovane verso la cisterna dell'altro proprietario; e stato ritenuto sufficiente, ad escludere il carattere di terrazza a livello, la funzione di copertura e la possibilita di utilizzazioni separate per entrambi i condomini). (V 863/71, mass n 350737; 3544/68, mass n 336720; 2155/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)