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Sez. 1, Sentenza n. 18923 del 21/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218919 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - AVVISI - AL DIFENSORE | Omissione - Precedente dichiarazione del difensore di "rinuncia ai termini di avviso e di notifica" - Errore - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218919-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - AVVISI - AL DIFENSORE

Non è configurabile errore, neppure di tipo percettivo (emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen., nella lettura datane dalla sentenza 28 luglio 2000 n. 395 della Corte costituzionale), nel fatto dell'omissione dell'avviso di udienza camerale "ex" art. 127 cod. proc. pen. dinanzi alla Corte di cassazione al difensore, allorché quest'ultimo, nel richiedere la sua sollecita fissazione, abbia formulato "rinuncia ai termini di avviso e di notifica", con ciò prestando consenso all'azzeramento del termine dilatorio di cui al citato art. 127, comma 1, e cioè, all'atto pratico, rinunciando alla ricezione dell'avviso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)