Sez. 3, Sentenza n. 6118 del 18/11/1981 (Rv. 416915 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGI VINCOLISTICHE INDICANTI UN TERMINE DI SCADENZA POSTERIORE A QUELLO CONVENZIONALMENTE STABILITO - SPOSTAMENTO DEL TERMINE - OPERATIVITÀ - MOMENTO RILEVANTE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGI VINCOLISTICHE INDICANTI UN TERMINE DI SCADENZA POSTERIORE A QUELLO CONVENZIONALMENTE STABILITO - SPOSTAMENTO DEL TERMINE - OPERATIVITÀ - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di locazione di immobili urbani, qualora leggi vincolistiche successive alla stipulazione o alla rinnovazione del contratto indichino un termine di scadenza posteriore a quello convenzionalmente stabilito, lo spostamento del termine diviene operante al momento stesso del provvedimento di proroga, essendo la proroga legale assorbente rispetto alla rinnovazione convenzionale del rapporto. (Conf 666/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)