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Sez. 3, Sentenza n. 5559 del 14/09/1983 (Rv. 430502 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA, IN CORSO DI RAPPORTO, DI LEGGI VINCOLISTICHE CONTENENTI LA PREVISIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA POSTERIORE A QUELLO CONVENZIONALMENTE STABILITO - PREVALENZA DEL TERMINE LEGALE - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL LOCATORE, DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DEL CONDUTTORE - MERA DISDETTA IN TERMINI - INSUFFICIENZA - OPPOSIZIONE MOTIVATA SULLA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430502-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA, IN CORSO DI RAPPORTO, DI LEGGI VINCOLISTICHE CONTENENTI LA PREVISIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA POSTERIORE A QUELLO CONVENZIONALMENTE STABILITO - PREVALENZA DEL TERMINE LEGALE - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL LOCATORE, DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DEL CONDUTTORE - MERA DISDETTA IN TERMINI - INSUFFICIENZA - OPPOSIZIONE MOTIVATA SULLA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ.*

In tema di locazione di immobili urbani, qualora leggi vincolistiche successive alla stipulazione (o alla rinnovazione) del contratto indichino un termine di scadenza posteriore a quello convenzionalmente stabilito, il rapporto prosegue fino alla scadenza prevista dalla legge di proroga, la quale è assorbente rispetto alla rinnovazione convenzionale del rapporto stesso. Tuttavia, se il locatore, nel corso del periodo di proroga legale del contratto, apprenda che in capo al conduttore non sussiste uno dei presupposti per il godimento di quel beneficio, l'atto diretto ad impedire la prosecuzione del rapporto non può consistere nella disdetta notificata nei termini e nei modi previsti nel contratto con riferimento alla scadenza pattizia o consuetudinaria, ma deve essere costituito da un atto motivato, ancorché informale, di opposizione alla proroga legale per il periodo contemplato dalla relativa legge, con la conseguenza che l'accertamento del permanere o meno dei requisiti che giustificano la proroga legale (nella specie, limite del reddito percepito dal conduttore) deve essere riferito al momento di siffatta contestazione e valutato sulla base della legge di proroga in quel momento vigente. (Conf 6118/81, mass n 416915; (Conf 917/81, mass n 411435; sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 363 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)