Sez. 3, Sentenza n. 5564 del 12/09/1986 (Rv. 448073 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE CONTRATTUALE DI TERMINE DI SCADENZA SUCCESSIVO A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE DI PROROGA IN VIGORE - SUCCESSIVA PROROGA LEGALE POSTERIORE AL TERMINE PREVISTO DALLE PARTI - SPOSTAMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE CONTRATTUALE DI TERMINE DI SCADENZA SUCCESSIVO A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE DI PROROGA IN VIGORE - SUCCESSIVA PROROGA LEGALE POSTERIORE AL TERMINE PREVISTO DALLE PARTI - SPOSTAMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE.*
In tema di locazione di immobili urbani, qualora un contratto preveda un termine di scadenza successivo a quello stabilito dalla legge di proroga in vigore in quel momento, la normativa successiva che stabilisca un'ulteriore proroga, posteriore al termine previsto dalle parti, sposta ulteriormente tale termine d'autorità, in quanto assorbe ogni volontà delle parti medesime, e rende non più ipotizzabile sia la cessazione del rapporto per scadenza del termine pattizio che la rinnovazione tacita per Mancanza di disdetta. (Conf mass n 5559/83, mass n 430502; (Conf 5857/82, mass n 423600; (Conf 6118/81, mass n 416915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1596, Legge 22/12/1973 num. 841 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)