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Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 29/07/1971 (Rv. 353590 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - FORNITURA DI MATERIALI - INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - MANCATO LUCRO DELL'IMPRESA FORNITRICE - SUSSISTE - ANCHE SE L'IMPRESA HA FORNITO AD ALTRI I MATERIALI.*
Stato
decisa il 1971-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353590-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - FORNITURA DI MATERIALI - INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - MANCATO LUCRO DELL'IMPRESA FORNITRICE - SUSSISTE - ANCHE SE L'IMPRESA HA FORNITO AD ALTRI I MATERIALI.*

In ipotesi di contratto di fornitura di materiali da costruzioni stipulato da un'impresa commerciale, e da presumere, sino a quando chi sostiene il contrario non ne dia la prova, che un lucro sarebbe stato conseguito dall'impresa fornitrice per la parte non potuta eseguire per l'inadempienza dell'acquirente, consistente nel rifiuto di una partita di materiali. Di tale mancato lucro l'impresa fornitrice deve essere indennizzata, indipendentemente dalla possibilita che si sia presentata, di destinare ad altri i materiali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)