Sez. 3, Sentenza n. 2499 del 23/06/1975 (Rv. 376409 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER MANCATO GUADAGNO DEL VENDITORE - PRESUNZIONE DEL DANNO - LIMITI - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERIO.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER MANCATO GUADAGNO DEL VENDITORE - PRESUNZIONE DEL DANNO - LIMITI - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERIO.*
Il danno da mancato guadagno per inadempimento del compratore, in favore del venditore di beni mobili, che eserciti a scopo di lucro il commercio dei beni medesimi, va presunto, fino a prova contraria, indipendentemente dalla possibilita per il venditore di destinare ad altri le cose ordinate dal compratore inadempiente, e va liquidato dal giudice, anche senza una precisa prova sull'ammontare di esso, con equo apprezzamento delle circostanze del caso, secondo una ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla normale esecuzione del contratto. (V 3581/71, mass n 355276; 2540/71, mass n 353590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1518, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)