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Sez. 2, Sentenza n. 1149 del 22/02/1979 (Rv. 397360 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LUCRO CESSANTE - DELL'IMPRESA FORNITRICE - PRESUNZIONE - MATERIALI INVENDUTI O DEPREZZATI - PROVA - IRRILEVANZA - AUMENTO DELLA PRODUZIONE O DEL RIFORNIMENTO IMPEDITO DALL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397360-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LUCRO CESSANTE - DELL'IMPRESA FORNITRICE - PRESUNZIONE - MATERIALI INVENDUTI O DEPREZZATI - PROVA - IRRILEVANZA - AUMENTO DELLA PRODUZIONE O DEL RIFORNIMENTO IMPEDITO DALL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA.*

Il danno da inadempimento nei contratti di fornitura di materiali genericamente determinati, consistente nel mancato guadagno della impresa fornitrice, e presunto e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che i materiali stessi siano rimasti invenduti o si siano, per una qualunque ragione, deprezzati, dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice dei materiali, ha la possibilita, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti, e tale aumento e impedito dalla mancata esecuzione del contratto. (Conf 1112/76, mass n 379783; (Conf 2499/75, mass n 376409; (Conf 3581/71, mass n 355276; (Conf 2540/71, mass n 353590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)