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Sez. 2, Sentenza n. 1118 del 21/02/1979 (Rv. 397326 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SUBITO DALL'IMPRESA COMMERCIALE VENDITRICE - LUCRO CESSANTE - RILEVANZA - VENDITA DELLA COSA A TERZI - ININFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397326-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SUBITO DALL'IMPRESA COMMERCIALE VENDITRICE - LUCRO CESSANTE - RILEVANZA - VENDITA DELLA COSA A TERZI - ININFLUENZA - LIMITI.*

In caso di inadempimento del compratore ad un contratto di vendita stipulato con un'impresa commerciale, deve essere risarcito all'impresa il lucro cessante, di norma indipendentemente dalla circostanza che la cosa oggetto della vendita sia stata destinata dall'impresa stessa ad altri acquirenti. Soltanto nel caso che l'acquirente dimostri che l'impresa abbia esaurito ogni capacita produttiva nella fabbricazione del bene venduto trova applicazione il principio della riconoscibilita del lucro cessante nella eventuale differenza - sfavorevole per il venditore - tra il prezzo pattuito con il compratore inadempiente ed il prezzo effettivo di vendita al terzo. (Conf 1112/76, mass n 379783; (Conf 2499/75, mass n 376409; (Conf 3581/71, mass n 355276; (Conf 2540/71, mass n 353590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)