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Sez. 3, Sentenza n. 18515 del 03/09/2007 (Rv. 599399 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Indennizzo contro l'altrui insolvenza - Insorgenza del diritto dal momento dell'insolvenza - Decorrenza del termine di prescrizione annuale - Coincidenza con il momento di insorgenza del diritto - Previsione negoziale rinviante la liquidazione dell'indenizzo al momento della produzione di documentazione relativa al riconoscimento del credito - Rilevanza di detto evento quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennizzo - Esclusione - Rilevanza dello stesso evento quale condizione sospensiva del diritto all'indenizzo - Configurabilità - Interpretazione della volontà contrattuale - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2007-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599399-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema di assicurazione contro i danni, qualora il rischio assicurato riguardi l'altrui insolvenza, affinché sorga il diritto all'indennizzo ed inizi a decorrere il relativo termine di prescrizione annuale è sufficiente che si manifesti il fatto stesso dell'insolvenza, non valendo a spostare siffatta decorrenza la previsione negoziale che rinvii la liquidazione dell'indennizzo al momento, successivo all'insolvenza, della produzione della documentazione relativa al riconoscimento del credito, potendo le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, elevare detta produzione documentale soltanto a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo, così da impedire, in pendenza di tale condizione, il decorso della prescrizione del diritto medesimo. L'accertamento in concreto di una volontà contrattuale nel senso anzidetto è compito del giudice del merito ed è soggetto al sindacato di legittimità per violazione delle norme che presiedono all'interpretazione dei contratti ovvero per vizi di motivazione, restando escluso che esso possa essere censurato in base alla mera prospettazione di una diversa interpretazione del programma contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)