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Sez. U, Sentenza n. 8683 del 04/10/1996 (Rv. 499917 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione - Atto di competenza promiscua - Esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario del luogo di emissione della sentenza impugnata - Validità.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499917-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La notificazione del ricorso per cassazione costituisce un atto di competenza promiscua, in quanto interessa non soltanto Roma, sede dell'organo davanti al quale il processo deve essere trattato, ma anche il luogo in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato; con la conseguenza che la notificazione di un ricorso per cassazione fuori Roma può essere eseguita anche dagli ufficiali giudiziari del luogo ove la sentenza impugnata sia stata pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)