Sez. U, Sentenza n. 10969 del 09/08/2001 (Rv. 548905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione - Atto di competenza promiscua - Esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario del luogo di emissione della sentenza impugnata - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, un atto di competenza promiscua, perché la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)