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Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 27/10/2006 (Rv. 593623 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. previgente - Condizioni - Specificità dei motivi di gravame - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593623-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, comporta che il principio di specificità dei motivi di gravame, stabilito dall'art. 342 cod. proc. civ., va interpretato alla luce della facoltà di proporre eccezioni nuove; pertanto, non può ritenersi carente, sotto il profilo della specificità dei motivi, l'appello consistente nella deduzione, legittima, di eccezioni nuove che, conseguentemente, non sono state prese in esame dalla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)