Sez. L, Sentenza n. 667 del 23/01/1987 (Rv. 450375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di trasferimento dell'azienda (art. 2112 cod. civ.) la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente trova limite solo nel caso in cui i rapporti di lavoro tra il cedente ed i suoi dipendenti siano cessati prima del trasferimento per essere il termine di preavviso interamente decorso prima di tale momento, ovvero quando il datore di lavoro abbia offerto l'indennità sostitutiva ed il lavoratore l'abbia accettata. (V 4039/86, mass n 436014; (V 2574/84, mass n 434591).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)