Sez. 2 - , Sentenza n. 8944 del 19/12/2019 Cc. (dep. 05/03/2020) Rv. 278570 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. - Attualità delle esigenze cautelari – Sopravvenienza di condanna con contestazione in “forma aperta” – Valutazione da parte del tribunale del riesame investito a seguito di annullamento con rinvio – Possibilità – Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di imputato per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, il tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, al fine di valutare l'attualità delle esigenze cautelari può tener conto della sentenza di condanna di primo grado nelle more intervenuta e considerare il reato, contestato "in forma aperta", come commesso fino alla data della pronunzia della sentenza di condanna medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)