Sez. 5, Sentenza n. 32817 del 10/06/2016 Cc. (dep. 27/07/2016) Rv. 267700 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Indagato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ricorre la presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione mafiosa sia venuta meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente, tanto più in caso di associazione mafiosa, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo l'attualità della pericolosità essere, invece, commisurata dall'epoca del fatto reato fino alla cessazione della permanenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)