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Sez. 3 - , Sentenza n. 13632 del 28/02/2020 Cc. (dep. 05/05/2020) Rv. 279379 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Applicazione della misura dopo la sentenza di condanna - Presupposti.
Stato
decisa il 2020-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279379-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In caso di sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza con cui il giudice rigetta l'istanza del pubblico ministero per l'applicazione di una misura cautelare personale, non può fondarsi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l'istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare complessivamente i presupposti previsti dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale "periculum libertatis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)