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Sez. 2, Sentenza n. 19283 del 03/02/2017 Cc. (dep. 21/04/2017) Rv. 270062 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Esigenze cautelari - Soggetto indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Fatti successivi alla novella di cui alla legge n. 47 del 2015 - Doppia presunzione contenuta nell'art. 275 cod. proc. pen. - Sussistenza - Individuazione - Mancato superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270062-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)