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Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Cc. (dep. 09/10/2017) Rv. 271789 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Revocabilità della sentenza in sede esecutiva per abolizione del reato o per originaria assenza di previsione incriminatrice - Limiti.
Stato
decisa il 2017-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271789-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione ovvero di richiedere al giudice dell'esecuzione la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza nel caso di fatto non previsto dalla legge come reato, deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre la revoca in sede esecutiva deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, ossia richieda una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)