Sez. L, Sentenza n. 130 del 09/01/2003 (Rv. 559520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Azione giudiziaria intesa ad ottenere i benefici previsti per i lavoratori del settore dell'amianto - Rinuncia all'azione ex art. 80 comma venticinquesimo legge n. 388 del 2000 - Anche in sede di legittimità - Ammissibilità - Accettazione - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Effetti - Caducazione delle precedenti pronunce - Compensazione delle spese - Irripetibilità delle somme eventualmente versate dall'Inps.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La rinuncia ex art. 80, comma venticinquesimo, legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'azione giudiziaria promossa dal lavoratore allo scopo di ottenere i benefici assicurativi derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto, non richiede l'accettazione della controparte, può essere effettuata anche nel giudizio di legittimità, pure se la sentenza di appello sia stata impugnata solo dall'INPS, e determina la cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie "sui generis" di estinzione del processo, dalla quale consegue la caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, nonché, in virtù dell'art. 80, cit., la compensazione delle spese processuali di tutte le fasi del giudizio e l'irripetibilità da parte dell'INPS delle eventuali somme indebitamente versate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 25 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)