Sez. 1, Sentenza n. 3311 del 21/03/2000 (Rv. 534925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravveniente nel corso del giudizio per cassazione - Conseguente inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione - Cassazione senza rinvio della sentenza oggetto del ricorso - Ammissibilità - Fattispecie in tema di sopravvenute disposizioni sul nuovo ruolo dei revisori contabili.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
L'inattualità della lite sopravvenuta nel corso del procedimento per cassazione non si traduce nell'inammissibilità o nell'improcedibilità dell'impugnazione stessa, ma comporta una pronuncia su di essa; pronuncia che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nei precedenti gradi, rimuove, attraverso una statuizione di cassazione senza rinvio, la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, restando così travolta anche la sentenza di primo grado (il principio è stato affermato in relazione al ricorso proposto da un soggetto che, dopo avere impugnato la sentenza che gli aveva negata l'iscrizione nel registro dei revisori ufficiali, aveva nelle more ottenuto l'iscrizione nel solo ruolo dei revisori contabili, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)