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Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018 Cc. (dep. 17/07/2018) Rv. 273856 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273856-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all'incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la norma cconsente il pieno recupero "a posteriori" delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)