Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020 Cc. (dep. 15/12/2020) Rv. 280743 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive – Art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 – Previsione di un contraddittorio esclusivamente cartolare – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU – Manifesta infondatezza – Ragioni.
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In tema di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, laddove per il soggetto sottoposto alla misura si prevede un contraddittorio esclusivamente cartolare, in quanto, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell'adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)