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Sez. 2, Sentenza n. 952 del 10/05/1967 (Rv. 327192 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - RICOSTRUZIONE DEL TESTAMENTO DISTRUTTO O SMARRITO - PROVA - LIMITAZIONI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA ALL'ORIGINALE DI COPIA NON AUTENTICA - ESCLUSIONE - CONTENUTO DELLA PROVA - EREDE DETENTORE ED EREDE NON DETENTORE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327192-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - RICOSTRUZIONE DEL TESTAMENTO DISTRUTTO O SMARRITO - PROVA - LIMITAZIONI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA ALL'ORIGINALE DI COPIA NON AUTENTICA - ESCLUSIONE - CONTENUTO DELLA PROVA - EREDE DETENTORE ED EREDE NON DETENTORE - DIFFERENZE.*

Nell'ipotesi di perdita - comprendente sia il caso di smarrimento, sia quello di distruzione - della scheda testamentaria, la prova diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento e soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto degli artt.2724, n.3 e 2725 cod.civ. e, percio, non puo essere ammessa, se concorrano la colpa o il dolo dell'erede testamentario nella perdita del testamento. La detta limitazione trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia non autentica del testamento sia conforme all'originale andato smarrito, in quanto tale accertamento concreta una Forma di ricostruzione dell'atto, tenuto presente che la copia non autenticata di esso non puo avere, di per se, alcun valore probatorio. Ai fini della Determinazione del contenuto della prova debbono, peraltro, essere tenute distinte la situazione dell'erede, che ha avuta la detenzione della scheda, e quella dell'erede, che non l'ha mai avuta. Nel primo caso, l'erede gia detentore della scheda, sempre che non agisca in litisconsorzio con altri eredi non detentori, deve dare, anzitutto, la prova che la perdita della scheda e avvenuta per caso fortuito- nel quale concetto rientra anche il fatto colpevole del terzo, con esclusione del concorso di colpa da parte del detentore-, ovvero di essere esente da colpa nell'avere affidato la scheda ad un terzo, che l'abbia, a sua volta, perduta per una qualsiasi causa. Nel secondo caso, l'erede, che non abbia mai avuto la detenzione della scheda, e senz'altro ammesso a provare per testimoni la preesistenza della scheda ed il suo contenuto. L'Onere della prova di non essere stato detentore della scheda e a carico dell'erede interessato, il quale, pero, e da ritenersi assolto da ogni ulteriore Onere, quando abbia positivamente provato che il documento era nella detenzione di un terzo e che egli non era particolarmente tenuto a procurarsene la detenzione, mentre non occorre che egli dia anche la prova negativa che il documento non e venuto successivamente in suo possesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)