Sez. 2, Sentenza n. 918 del 20/01/2010 (Rv. 611176 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO | Produzione in giudizio di fotocopia di un frammento dell'originale del testamento - Esatto contenuto - Ricostruzione - Impossibilità - Prova per testimoni - Ammissibilità - Limiti - Finalità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
In materia testamentaria, ove l'istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell'originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l'esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell'art. 684 cod. civ. - che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un'effettiva volontà di revoca e, dall'altro, che il mancato reperimento dell'originale della scheda non è addebitabile - ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 cod. civ. - a responsabilità dell'istituito medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)