Sez. 3, Sentenza n. 11928 del 22/05/2006 (Rv. 589980 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Terzo pignorato - Parte necessaria del giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Nella qualità di debitore del debitore esecutato - Configurabilità - Nella qualità di custode del bene pignorato - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio ritenersi parte necessaria perchè per assumere tale qualità deve avere interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito - come nel caso in cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia respinto l'istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l'inoppugnabilità di detta ordinanza - per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode ancorchè interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell'ordinanza di assegnazione, se non è stata sospesa l'efficacia a seguito dell'opposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)