Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009 (Rv. 606953 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento nei limiti in cui possono comportare o meno la liberazione dal relativo vincolo e, perciò, è parte necessaria nei processi di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità di tale primo atto di esecuzione, proprio in quanto può comportare la suddetta liberazione, con la conseguenza che egli deve essere necessariamente chiamato in causa dall'opponente e, in mancanza, il giudice è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)