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Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008 (Rv. 601763 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Fattispecie relativa alla ritenuta esclusione della necessità dell'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601763-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito attraverso il pagamento o il trasferimento del credito ad altri. Ne consegue che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il terzo pignorato non é parte necessaria qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento e dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo. (Nella specie, in cui non si trattava di far valere l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, la S.C. ha ritenuto di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati cui non era stato notificato il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)