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Sez. 4, Sentenza n. 1740 del 15/03/2000 Cc. (dep. 12/04/2000) Rv. 216483 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Criteri di valutazione dell'indennizzo - Parametri - Liquidazione equitativa - Obbligo di motivazione - Enunciazione delle circostanze rilevanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216483-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, la durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dall'istante; qualora tuttavia la somma assegnata si discosti in misura rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dall'indicato collegamento, il giudice non può fare generico riferimento alle conseguenze personali e familiari di una immeritata detenzione, ma deve spiegare adeguatamente le ragioni della liquidazione, enunciando le specifiche e significative circostanze che hanno assunto rilievo nel caso concreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)