Sez. 1, Sentenza n. 572 del 26/01/1981 (Rv. 411057 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONI DI NOTIFICAZIONI - ACCERTAMENTO D'IMPOSTA - NOTIFICAZIONE - INVALIDITA - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELLA CONSEGUENTE ISCRIZIONE A RUOLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONI DI NOTIFICAZIONI - ACCERTAMENTO D'IMPOSTA - NOTIFICAZIONE - INVALIDITA - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELLA CONSEGUENTE ISCRIZIONE A RUOLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
Nell'ipotesi di ricorso del contribuente avente ad oggetto la legittimita dell'iscrizione a ruolo sul presupposto della dedotta invalidita della notificazione di un accertamento non impugnato, non e consentito al giudice tributario disporre la rinnovazione di detta notificazione sulla base degli artt 21 e 24 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, poiche queste norme prevedono la rinnovazione, con efficacia sanante, solo della notificazione, affetta da nullita, dell'atto direttamente investito dall'impugnazione. Ma tale rinnovazione resta autonoma ed escluso incombente della amministrazione finanziaria nel caso di declaratoria di illegittimita dell'iscrizione a ruolo, purche non si sia verificata alcuna sua decadenza (nella specie, a norma degli artt 30 e 31 tu del 1958 n 645). (V 5789/79, mass n 402432).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)