Sez. 2, Sentenza n. 38713 del 06/06/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260519 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Conclusioni trasmesse in cancelleria dalla parte civile a mezzo telefax - Ricevibilità - Esclusione - Obbligo per il difensore di formulare le conclusioni in udienza - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)