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Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021 Ud. (dep. 08/10/2021) Rv. 281923 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rigetto del ricorso dell'imputato - Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281923-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)