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Sez. 3 - , Sentenza n. 27987 del 24/03/2021 Ud. (dep. 20/07/2021) Rv. 281713 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione d’inammissibilità del ricorso dell'imputato - Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281713-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, e senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, non qualificabile come revoca tacita, ed essendo la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile, non intervenuta in udienza, in considerazione del tempestivo deposito di una articolata memoria difensiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)