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Sez. 3, Sentenza n. 12962 del 16/06/2005 (Rv. 582577 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Contratti associativi - Coltivatore - Richiesta della propria quota parte di prodotti e utili - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Crediti maturati dall'affittuario coltivatore diretto - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582577-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

In tema di contratti agrari, e con riferimento a contratti associativi, allorchè il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato "da lavoro" agli effetti previsti dall'art. 429 del codice di rito; per contro il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, ditalchè risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)