Sez. L - , Sentenza n. 15521 del 13/06/2018 (Rv. 649323 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Litisconsorzio necessario - Ricorrenza - Presupposti - Dirigenti non medici del comparto sanità - Azione di rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61 del c.c.n.l. del 1996 - Litisconsorzio necessario con i dirigenti del ruolo professionale - Sussistenza - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta; ne consegue che l'azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del "quantum" spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo rappresenta il limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 58, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)