Sez. L - , Ordinanza n. 3134 del 01/02/2019 (Rv. 652876 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione - Conseguenze - Accordi regionali - Irrilevanza - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, per il periodo successivo al 30 giugno 1997 trova applicazione, anche per i dirigenti ancora governati dal vecchio regime dell'incentivazione al cd. "plus orario", la normativa statale sulla retribuzione di risultato, nell'interpretazione dell'art. 61, comma 2, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 resa dalle Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 30222 del 2017, in ordine alla determinazione della "quota massima spendibile", senza possibilità di applicare i criteri previsti dagli accordi regionali, ancorché rispettosi dei massimali indicati dalla normativa statale, atteso che il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati va ricondotto alla materia di competenza legislativa esclusiva statale dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 7, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 61, Costituzione art. 117 com. 2 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)