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Sez. 2, Sentenza n. 2887 del 25/03/1987 (Rv. 452003 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DI DETTO MURO - CRITERI - FUNZIONE PREVALENTE - UTILIZZAZIONE QUALE APPOGGIO DI PARTE ACCESSORIA DELLO IMMOBILE - TRASFORMAZIONE IN MURO DI FABBRICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452003-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DI DETTO MURO - CRITERI - FUNZIONE PREVALENTE - UTILIZZAZIONE QUALE APPOGGIO DI PARTE ACCESSORIA DELLO IMMOBILE - TRASFORMAZIONE IN MURO DI FABBRICA - ESCLUSIONE.*

La semplice funzione di appoggio che il muro di cinta possa esercitare rispetto ad una parte accessoria dell'immobile, non imprimendo al muro stesso un accrescimento e consolidamento della sua originaria consistenza, non vale a trasformarlo, ai fini delle norme sulle distanze, in muro di fabbrica, poiché per la sua identificazione deve farsi riferimento alla funzione prevalente cui esso assolve. (V 4116/84, mass n 436065; (V 6060/83, mass n 430865; (V 672/82, mass n 418442; (V 3484/81, mass n 414076; (V 2297/77, mass n 386003; (V 190/75, mass n 373372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)