diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 13/07/1984 (Rv. 436065 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VINCOLO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DISTANZE - PREVISTE DALL'ART. 873 COD. CIV. - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436065-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VINCOLO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DISTANZE - PREVISTE DALL'ART. 873 COD. CIV. - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*

Il muro di cinta, che non abbia un'altezza superiore ai tre metri, per la sua destinazione alla tutela del fondo delimitato da illegittima ingerenza e per le sue caratteristiche di isolamento e di altezza, manca di autonomia strutturale e non è preso in considerazione in relazione alle distanze da osservare a norma dell'art. 873 cod. civ.. per contro, il muro che, ancorché isolato alle due facce, difetti delle altre caratteristiche che devono concorrere per la individuazione del muro di cinta, come il corpo di fabbrica di un edificio, resta soggetto alla stregua delle costruzioni all'Obbligo di osservare la distanza legale. (V 6060/83, mass n 430865; (V 699/83, mass n 425441; (V 1687/82, mass n 419526; (V 672/82, mass n 418442; (V 6723/81, mass n 417606; (V 3481/81, mass n 414070; (V 2598/80, mass n 406343; (V 5290/79, mass n 401885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)