diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 672 del 05/02/1982 (Rv. 418442 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - MURO DI CINTA E MURO DI FABBRICA - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418442-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - MURO DI CINTA E MURO DI FABBRICA - DISTINZIONE.*

Il muro di cinta, non considerabile ai fini delle distanze legali secondo la regola dettata dall'art. 878 cod. civ., si caratterizza rispetto al muro di fabbrica per la sua prevalente destinazione alla protezione da possibili invadenze di estranei e quindi alla delimitazione delle proprietà e solo in via secondaria può assolvere alla funzione di contenimento e di sostegno quando i fondi confinanti si trovino a dislivello.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)