Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 10/05/1978 (Rv. 391659 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA DA PARTE DEL CREDITORE DEL SIMULATO ALIENANTE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DI TALE SOGGETTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA DA PARTE DEL CREDITORE DEL SIMULATO ALIENANTE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DI TALE SOGGETTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
L'esperibilita dell'Azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante, a norma dell'art 1416 secondo comma cod civ, postula un "pregiudizio" del creditore medesimo, e, cioe, richiede che l'atto simulato, alla stregua di una valutazione della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, in rapporto all'ammontare del credito, sia tale da rendere l'adempimento piu incerto, o piu difficile, o comunque piu oneroso. La ricorrenza di detto presupposto, configurando condizione dell'Azione, deve essere provata dal creditore e deve essere riscontrata con riferimento al momento della decisione. (V 4452/76, mass n 383175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)