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Sez. 1, Sentenza n. 1707 del 16/02/1995 (Rv. 490478 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490478-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

La liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta dal giudice in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se siano state rispettate le disposizioni di legge e le prescrizioni della tariffa professionale. Conseguentemente la liquidazione globale può essere ammessa (in ogni caso con indicazione separata degli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore) solo se sia stata presentata la nota delle spese a cura della parte a cui vanno rimborsate, dovendosi in tal caso presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)