Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 18/06/2003 (Rv. 564369 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Ammissibilità - Condizioni - Presentazione della nota spese - Necessità - Omessa presentazione - Conseguenze - Obbligo del giudice di liquidazione delle spese sulla base degli atti di causa - Configurabilità - Indicazione specifica degli atti stessi - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
La liquidazione globale (sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore) può essere ammessa solo nell'ipotesi in cui sia stata presentata la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, dovendosi presumere, in tal caso, che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota. Se, invece, tale nota non sia stata presentata in violazione dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., il giudice ha il potere - dovere di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa, ma è tenuto ad indicarli specificamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)