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Sez. 3, Sentenza n. 11276 del 30/07/2002 (Rv. 556431 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Ammissibilità - Condizioni - Presentazione della nota spese - Necessità - Omessa presentazione - Conseguenze - Obbligo del giudice di liquidazione delle spese sulla base degli atti di causa - Configurabilità - Indicazione specifica degli atti stessi - Necessità.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556431-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

La liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta dal giudice in modo tale da poter mettere, in ogni caso, la parte interessata in grado di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle e, quindi, di denunciare le eventuali specifiche violazioni della legge o delle tariffe. Pertanto, la liquidazione globale - sempreché siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore - può essere ammessa solo se sia stata presentata la nota delle spese, ai sensi dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendosi in tal caso presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota; quando, invece, questa, in violazione della norma citata, non sia stata presentata, il giudice (salva l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 59 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) ha sì il potere - dovere di liquidare le spese sulla base degli atti di causa, ma deve indicarli specificamente nella misura necessaria a consentire alla parte il suddetto controllo di conformità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)