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Sez. 1, Sentenza n. 33145 del 18/04/2019 Cc. (dep. 23/07/2019) Rv. 276722 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Addebito disciplinare - Termine intercorrente tra la contestazione al detenuto e l'udienza disciplinare - Onere di eccepirne l'inadeguatezza gravante sul detenuto - Omessa contestazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276722-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, al momento della contestazione dell'addebito, l'inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinanzi al consiglio di disciplina, cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l'insussistenza dell'interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile. (Fattispecie in cui nel corso dell'udienza disciplinare, celebrata lo stesso giorno della contestazione dell'addebito al detenuto, quest'ultimo, senza nulla dedurre in merito alla brevità del termine di comparizione, prendeva attivamente parte al giudizio, rendendo dichiarazioni a discolpa tese a negare l'addebito). (Conf. n. 33146 del 2019 e n. 33147 del 2019).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)